Percorso formativo

Per intraprendere la professione di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è necessario conseguire la laurea di primo livello in Tecniche di laboratorio biomedico. Il titolo di laurea ha inoltre funzione abilitante alla professione. L’accesso al corso di studi è a numero programmato (Programmazione nazionale delle iscrizioni al primo anno (art.1 Legge 264/1999)). E’ previsto un test di ammissione per l’accesso, comune a tutti i corsi di laurea appartenenti alla Classe L/SNT03 Lauree delle professioni sanitarie tecniche. Per ognuno dei tre anni è previsto un periodo di tirocinio obbligatorio, che dovrà essere effettuato presso strutture sanitarie. Il tirocinio rappresenta una parte fondamentale del percorso formativo dello studente e ha come obiettivo l’acquisizione delle competenze professionali. Il corso rientra nella classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, come stabilisce il decreto interministeriale n. 136 del 2001.

Equipollenza

Per i tecnici che hanno conseguito il titolo professionalizzante antecedentemente all’istituzione del corso di laurea in tecniche di laboratorio, il legislatore ha ritenuto opportuno e necessario di assicurare certezza ed uniformità di comportamento provvedendo alla individuazioni dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari, emanando le normative necessarie alla classificazione.
Di seguito la tabella comparativa per la classificazione dei diplomi ed attestati equipollenti al diploma universitario.

“Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario ( di cui al D.M.14/09/94 n.745) di tecnico sanitario di laboratorio biomedico ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post base”
Tipo di Diploma
Conseguito con normativa antecedente ai diplomi universitari
Riferimento normativo
Tecnico di laboratorio biomedico DPR n.162 del 10 marzo 1982
DPR n.162 del 10 Marzo 1982
Tecnico di laboratorio biomedico – Legge 11 Novembre 1990 n.341
Legge 19 Novembre 1990 n.341
Tecnico di laboratorio medico – Decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982 n.10 art.81
Art.81 DM n.10 del 30 Gennaio 1982
Tecnico di laboratorio medico – DPR n.130 del 27 Marzo 1969 art.132 purchè i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto del Ministro della Sanità 30 Gennaio 1982
DPR n.130 del 27 Marzo 1969 art.132

Equivalenza

Tutti i titoli non rientranti nella sfera dell’equipollenza al diploma universitaria possono avere riconosciuta da parte del ministero l’Equivalenza del titolo al diploma universitario. Di seguito l’estratto al riferemento normativo (Legge 1999/42 – art.4 comma 2) che individua i requisiti specifici per richiedere il riconoscimento dell’equivalenza da parte del Ministero della Salute.

  Estratto Art. 4 Legge 26 febbraio 1999 n.42
  Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome (Equivalenza dei titoli)